Riforma della dirigenza pubblica: maggiore chiarezza, flessibilità, mobilità ed efficienza

Intervento in Aula, come relatore, per l’illustrazione del disegno di legge di riordino della dirigenza pubblica

Signor Presidente,

il disegno di legge in esame tende al riordino della materia della dirigenza pubblica, materia già affrontata diverse volte negli ultimi anni con vari provvedimenti e, in particolare, con il decreto legislativo n. 165 del 2001 (il più importante).

Il disegno di legge alla nostra attenzione intende intervenire su alcuni punti del decreto legislativo appena citato lungo due direttrici. La prima è quella del riordino del procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, chiarendo in modo inequivocabile la separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell’incarico stesso. La seconda, parallela alla prima, è quella volta a favorire una maggiore flessibilità e mobilità dei dirigenti, in relazione a una migliore organizzazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione. Inoltre, viene creata una migliore interazione nel settore tra pubblico e privato e una agevolazione per i dirigenti pubblici italiani che intendono prestare servizio in organismi internazionali. Questo anche al fine di aumentare il peso dell’Italia negli stessi, sull’esempio peraltro di parecchie legislazioni straniere – in particolare, naturalmente, europee.

Venendo al testo, illustrerò soltanto i punti più importanti contenuti, iniziando dall’articolo 3, il quale modifica in più parti l’articolo 19 del già citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si individua principalmente la distinzione formale tra il provvedimento di conferimento dell’incarico e l’accordo individuale tra dirigente e amministrazione. Attualmente vi è, infatti, confusione tra l’aspetto organizzativo-funzionale dell’incarico e il rapporto individuale, che è rimesso a un atto bilaterale di natura privatistica. Inoltre, un comma introdotto dopo il comma 5 dell’articolo 19 già citato, il 5-bis, consente il conferimento di incarico anche a soggetti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti dello Stato, purché dipendenti di amministrazioni pubbliche o di Organi costituzionali, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del cinque per cento di quelli di seconda fascia.

La nuova stesura del comma 6 innalza i limiti quantitativi posti alla facoltà di conferire incarichi di funzione dirigenziale a personale attualmente estraneo alla Pubblica Amministrazione, in possesso di idonei requisiti professionali.

Vi è una nuova stesura anche del comma 8, con il quale si stabilisce che i più elevati incarichi dirigenziali possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dalla data del voto parlamentare di fiducia al nuovo Governo. Decorso il termine, si intendono eventualmente confermati fino alla nuova scadenza.

Secondo il nuovo comma 10, i dirigenti cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali possono svolgere, su richiesta specifica, altre funzioni o altri incarichi, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Il comma 2 dell’articolo 3 del disegno di legge al nostro esame modifica parzialmente l’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che, in relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può anche revocare l’incarico, collocando il dirigente a disposizione, oppure addirittura recedere dal rapporto di lavoro.

Al comma 4 è importante la sostituzione dell’articolo 23 del suddetto decreto legislativo: vengono costituiti ruoli dei dirigenti per ogni amministrazione dello Stato in sostituzione dell’attuale ruolo unico, ritenuto inidoneo a provvedere a un’opportuna ricollocazione dei dirigenti. Sono poi stabiliti i requisiti per il passaggio dalla seconda alla prima fascia, confermando il requisito dello svolgimento per almeno cinque anni di funzioni di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti.

Il comma 5 prevede un’ampia riformulazione dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 per l’accesso alla qualifica di dirigente, che avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, proseguendo così un’esperienza iniziata con positivi risultati nella scorsa legislatura.

È poi stabilito, con apposita norma, che le disposizioni di cui all’articolo 28 trovino immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale i quali cessano al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente l’attività di ordinaria amministrazione. Per gli incarichi di livello non generale si può procedere entro novanta giorni alla loro attribuzione secondo il criterio della rotazione.

All’articolo 6 viene stabilito che le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione, o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Va precisato che tale norma varrà naturalmente per tutte le legislature e che, dallo scioglimento delle Camere nella scorsa legislatura alla nomina del Governo attualmente in carica, sono state rilevate, forse con qualche errore per difetto, ben 101 nomine che, evidentemente, hanno collocato dei dirigenti in una posizione che avrebbero tenuto e in gran parte stanno tenendo con un Governo diverso da quello che li ha nominati.

All’articolo 7 si introducono disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, per consentire ai dirigenti pubblici di essere collocati, a domanda, in aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, oppure altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale. Nell’articolo sono contenute anche norme per evitare possibili conflitti di interesse tra la funzione svolta da questi dirigenti in sede pubblica e il nuovo incarico assunto nella loro funzione privata. Sempre con l’articolo 7, viene introdotto un nuovo articolo al decreto legislativo n. 165, il 17-bis, che istituisce l’area della vice-dirigenza nella quale è ricompreso il personale con determinate qualifiche e le cui funzioni vengono stabilite nei commi seguenti. Il comma 5 dell’articolo 7 stabilisce che i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla qualifica funzionale, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell’ENEA costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma. In tal modo si viene incontro alle esigenze di questa categoria.

All’articolo 9 viene introdotta una possibilità di accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali, e questo sempre nell’ottica di dare un respiro internazionale ai nostri dirigenti, sia pubblici sia privati, e di avere una maggiore interazione tra pubblico e privato.

Nell’articolo 10 e nell’articolo 11 sono contenute, rispettivamente, disposizioni di attuazione e una norma finale.

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