Senza questa legge, i fondi per i Partiti diminuirebbero del 64 per cento. L’aumento delle erogazioni è dell’18 per cento nominali e l’11 per cento reali. La copertura è contenuta nelle previsioni della legge n. 157 del 1999
Intervento in Aula, come relatore, per l’illustrazione del disegno di legge in materia di rimborsi elettorali
Signor Presidente, Signor rappresentante del Governo, Colleghi senatori,
la materia dei rimborsi delle spese elettorali è regolata attualmente dalla legge n. 157 del 1999, approvata nell’imminenza delle elezioni europee di quell’anno (10 giorni prima), dalla legge n. 515 del 1993, approvata a sua volta nell’imminenza delle elezioni politiche poi svoltesi all’inizio del 1994, e dalla legge n. 43 del 1995, approvata nuovamente nell’imminenza delle elezioni regionali di quell’anno.
Il disegno di legge in esame interviene su tre aspetti del rimborso elettorale. Il primo intervento viene a sopperire a un problema verificatosi per quanto riguarda la presentazione delle richieste di rimborso delle spese per le consultazioni svoltesi nell’anno 2001. In quell’occasione, due liste – una per la Camera dei Deputati e una per l’Assemblea Regionale Siciliana – hanno omesso, per motivi burocratici e postali, di presentare la domanda di rimborso nei tempi previsti che, peraltro, scadono 10 giorni dopo il termine per la presentazione delle liste; si tratta di un termine, in vero, piuttosto problematico per gli uffici dei Partiti, i quali proprio in quei giorni sono estremamente impegnati con l’attività di campagna elettorale che si trova in quel momento nel pieno del suo svolgimento. Per venire incontro a queste due omissioni che non presentano profili di colpa da parte delle due formazioni politiche, l’articolo 1, comma 1, sposta il termine da 10 giorni dalla presentazione delle liste per quelle elezioni, a trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge che si va ad approvare. Il comma 2, dell’articolo 1, conseguentemente, dispone che le rate di rimborso vengano corrisposte in un’unica soluzione in tempi brevi, cioè 45 giorni dopo l’approvazione della legge che stiamo esaminando.
Il secondo punto che si va a modificare è quello certamente di maggiore rilevanza e di interesse più ampio: si tratta dell’entità e della modulazione del rimborso elettorale per le consultazioni elettorali per i rinnovi della Camera dei Deputati, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. La legge n. 157 del 1999 stabilisce che i fondi che vanno ripartiti tra gli aventi diritto siano costituiti da una somma risultante dalla moltiplicazione del numero degli iscritti in quelle Regioni – oppure degli iscritti totali in Italia per quanto riguarda le consultazioni per le elezioni politiche e quelle del Parlamento europeo – per 4.000 lire. Questa somma viene corrisposta nella misura del 40 per cento del totale (e cioè 1.600 lire) nell’anno stesso in cui avvengono le consultazioni elettorali, e nella misura del 15 per cento (e cioè 600 lire) nei quattro anni seguenti in cui si protrae l’Organo che si va a rinnovare.
La legge n. 157 del 1999 disponeva, altresì, che il rimborso elettorale per le elezioni europee che si svolgevano in quell’anno avvenisse in un’unica soluzione e che la somma da moltiplicare per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, anziché di 4.000 lire, fosse di 3.400 lire. Questo ha dato luogo all’erogazione di rimborsi elettorali al complesso dei Partiti nel corso del 1999 di circa 171 miliardi di lire, con una ripartizione tra di essi secondo le modalità di cui parleremo in seguito e, comunque, legata proporzionalmente al risultato elettorale dei singoli Partiti. La legge disponeva anche che le spese per le elezioni dei consigli regionali da svolgersi nel 1999 e nel 2000 sarebbero state rimborsate sempre in un’unica soluzione e nell’anno stesso di svolgimento della consultazione. In pratica, nel 1999, principalmente per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, sono stati erogati ai Partiti nel loro insieme 171 miliardi di lire; nel 2000, principalmente in virtù dello svolgimento delle elezioni regionali nelle 15 Regioni a Statuto ordinario, sono stati erogati 164 miliardi di lire; nel 2001, principalmente per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera, sono stati erogati 165 miliardi di lire. Va notato che la legge n. 157 del 1999 copre ampiamente queste erogazioni, prevedendo 208 miliardi di lire per il 1999, 198 miliardi di lire per il 2000 e 257 miliardi di lire per gli anni a partire dal 2001, quindi anche per l’anno in corso.
Se non intervenissimo con una modifica sul meccanismo per il quale il primo anno viene rimborsato il 40 per cento dell’intera somma prevista e negli anni seguenti il 15 per cento ogni anno, dopo tre anni nei quali in media i Partiti hanno ricevuto 167 miliardi di lire all’anno, scenderemmo nel 2002 a una cifra di circa 60 miliardi di lire (quindi 31,5 milioni di euro) e nel 2003 a circa 33 milioni di euro. In altre parole, senza un intervento, il rimborso elettorale ai Partiti – che costituisce di gran lunga la prima, e quasi l’unica in termini di entità, fonte di finanziamento – scenderebbe del 64 per cento rispetto ai tre anni precedenti. La realtà, ampiamente evidenziata anche dagli organi di informazione, è che i Partiti si trovano, nella migliore delle ipotesi, in una posizione di risicato pareggio di bilancio, con eccezioni ampiamente significative di debiti anche rilevanti, che riguardano tra l’altro – e questo è significativo – anche i due maggiori Partiti di questo Paese. Il disegno di legge che stiamo esaminando prevede dunque di supplire a questa difficoltà, cambiando sia l’entità sia la modulazione del rimborso elettorale. All’articolo 2, comma 1, infatti, si chiede di aggiungere, dopo le parole: «è pari», le altre: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi» e di sostituire le parole: «lire 4.000» con le altre: «euro 1,00», di modo che l’erogazione avvenga in modo costante e uniforme senza questi alti e bassi previsti dalla legge n. 157, della quale peraltro per tre anni si sono sperimentati solo i primi. Il risultato, ben diverso da quello che potrebbe emergere da una lettura affrettata, è che, con l’approvazione di questa legge, le erogazioni dei rimborsi elettorali ai Partiti vedrebbero un aumento complessivo negli anni 2002 e 2003 pari a circa il 18 per cento della somma erogata negli anni precedenti. Il 18 per cento, depurato dell’inflazione solo per i primi tre anni, giungerebbe all’11 per cento in termini reali. È opportuno insomma sapere che l’aumento reale dei rimborsi elettorali che verrebbero versati ai Partiti sarebbe dell’11 per cento circa in termini reali e del 18 per cento in termini nominali. L’articolo 3 verte sulla copertura della normativa, che è quantificata in 125 milioni di euro circa per gli anni 2002 e 2003 e in un importo superiore per il 2004. Non si tratta di ulteriori oneri bensì della copertura del totale dei rimborsi elettorali. Tanto è vero che la copertura è effettuata riducendo il fondo già previsto dalla legge n. 157 del 1999.
Un altro aspetto importante è la modifica dei requisiti per l’accesso alla ripartizione dei fondi, che interviene sull’articolo 9, comma 3, della legge n. 515 del 1993. Quest’ultima prevede, per la Camera dei Deputati, il requisito del raggiungimento del 4 per cento dei voti nella lista proporzionale oppure il requisito del raggiungimento dell’1 per cento, se accompagnato dall’elezione di uno o più deputati nel sistema uninominale. Il presente disegno di legge elimina il requisito dell’elezione dei parlamentari e mantiene il solo requisito dell’1 per cento. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, anche in questo caso l’allargamento dell’accesso al rimborso elettorale a Partiti che, con la vecchia legge, non vi avevano diritto non comporta un aumento della spesa bensì una diversa ripartizione del fondo, che viene cambiato ma non da questa specifica parte del provvedimento.
Un ultimo aspetto di rilievo della legge è che, coerentemente con l’aumento dei rimborsi elettorali, si modifica il tetto di spesa per le campagne elettorali, elevandolo ad 1 euro moltiplicato per il numero complessivo dei Cittadini iscritti nelle liste coinvolte nel turno elettorale. Va notato che restano al di fuori della disciplina dei rimborsi – e non vengono rimborsate in alcun modo – le rilevanti spese elettorali che i Partiti affrontano per le elezioni comunali e provinciali.
In conclusione, riassumo e sottolineo tre aspetti. In primo luogo, se non si approvasse questa legge, i fondi per i Partiti diminuirebbero del 64 per cento; in secondo luogo, l’aumento, determinato dall’applicazione di questa legge, delle erogazioni di rimborsi elettorali ai Partiti si aggira intorno al 18 per cento al lordo dell’inflazione, scendendo all’11 in termini reali; in terzo luogo, la copertura non è ulteriore ma è contenuta nell’ambito delle previsioni della legge n. 157 del 1999.
Qual è la ragione per cui la legge n. 157 del 1999 era, per così dire, sovrabbondante in termini di copertura rispetto alle erogazioni effettivamente disposte? La spiegazione sta anche nell’articolo 4 della citata legge, che prevedeva un ampliamento delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore dei Partiti. Queste erogazioni sono state, evidentemente, molto al di sotto di quanto si era previsto a suo tempo. Di conseguenza, per un verso, le entrate ai Partiti in virtù di questa voce sono state molto al di sotto del previsto e, per altro verso, l’uso dei fondi previsti dalla legge è stato molto al di sotto delle previsioni.
Permangono nel testo attuale alcuni problemi che saranno sicuramente evidenziati nel corso della discussione generale e dell’illustrazione degli emendamenti ma, su questi punti, mi riservo di tornare in seguito in sede di replica e di formulazione dei pareri sugli emendamenti.