Atto n. 4-02697 Pubblicato il 27 gennaio 2026, Premesso che:il caso della famiglia composta da Nathan Trevallion, australiano, e Catherine Birmingham, inglese, e i loro tre figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni, nota come “famiglia nel bosco”, presenta, a giudizio dell’interrogante, preoccupanti anomalie anche sul piano dell’istruzione dei tre minori;da quanto è emerso nei mezzi di informazione, tra le principali motivazioni della sospensione della cosiddetta responsabilità genitoriale da parte del Tribunale competente, e il conseguente allontanamento dei bambini, il 20 novembre 2025, per collocarli in una struttura, ci sono la mancata frequenza ad una scuola tradizionale, associata alla presunta non conformità alle norme italiane sull’istruzione della forma alternativa di educazione che i genitori adottavano e l’asserito isolamento sociale, senza interazioni regolari con coetanei o con la comunità esterna, fattore considerato potenzialmente dannoso per il loro sviluppo psicologico ed educativo;già quattro giorni dopo l’allontanamento, una nota del Ministero dell’istruzione e del merito dichiarava che “risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio ad una scuola autorizzata. La conferma è arrivata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico di riferimento per il tramite dell’ufficio scolastico regionale”;presso la struttura dove i bambini sono costretti a risiedere, si legge sui mezzi di informazione, non possono trascorrere del tempo con i genitori al di fuori della consumazione dei pasti, solo saltuariamente per quanto riguarda il padre, e pertanto dal 20 novembre sono privati di quella istruzione domiciliare che il signor Trevallion e la signora Birmingham fornivano loro;soltanto dopo 55 giorni, i tre minori hanno avuto il loro primo incontro con la maestra individuata da chi, con la sospensione della cosiddetta responsabilità genitoriale al padre e la madre, è diventato il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione;detta insegnante, nell’ambito di un lodevole riserbo sui dettagli del suo lavoro con i piccoli, rispondendo ai giornalisti, ha affermato di averli trovati tranquilli, volenterosi e concentrati, aggiungendo che la madre ha avuto un atteggiamento collaborativo, mentre risulta che i servizi sociali la accusino del contrario;la stessa insegnante ha altresì riferito che sono stati pianificati quattro incontri di due ore la settimana con i bambini;il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il regolamento sulla valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, all’articolo 14, comma 7, cui si fa riferimento anche per il primo ciclo, stabilisce che, ai “fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, all’articolo 7 comma 1, stabilisce, per la scuola primaria, un minimo di 891 ore per anno scolastico, che devono svolgersi, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in almeno 200 giorni, il che significa che, calcolando cinque giorni di lezione settimanali, ogni settimana prevede più di 22 ore settimanali; peraltro, alle 891 ore andrebbero aggiunte 99 ore di attività facoltative, il che porta a oltre 24 ore settimanali;dalla loro sottrazione alla famiglia al primo incontro in struttura con la maestra, i “bambini nel bosco” hanno perso 28 giorni di scuola, limitandosi a contare cinque giorni la settimana, tolte le vacanze di Natale e la festività dell’8 dicembre; le otto ore settimanali previste per loro sono un terzo di quelle previste dalle leggi; pertanto, anche calcolando (in contraddizione con le motivazioni dell’allontanamento dei piccoli) che fino al 20 novembre i bambini abbiano ricevuto una istruzione domiciliare pienamente rispondente alle norme, alla fine dell’anno scolastico avranno avuto non più del 43 per cento delle ore di lezione previste per un anno scolastico, contro il minimo del 75 per cento richiesto dalle norme vigenti;l’articolo 570-ter del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore con la reclusione fino a un anno;nelle motivazioni dell’allontanamento dalla famiglia, il presunto isolamento sociale dei “bambini del bosco” si basava anche sulla mancata frequenza a una scuola dove avrebbero interagito con i coetanei; il fatto di avere lezioni specifiche con una insegnante, nulla cambia in questo senso,si chiede di sapere:quali siano le valutazioni del Ministro dell’istruzione e del merito sull’effettività dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dalla Costituzione e dalle leggi da parte degli attuali responsabili dell’adempimento stesso per quanto riguarda i figli della coppia Trevallion-Birmingham;quali siano le valutazioni del Ministro della giustizia in merito alle citate motivazioni dell’allontanamento dei “bambini del bosco” dalla loro famiglia e alla gestione della loro educazione scolastica da parte degli attuali responsabili, nonché rispetto alla circostanza che, proprio per le decisioni e per responsabilità delle autorità giudiziarie, quei minori si trovano ad avere una istruzione ben al di sotto dei requisiti previsti dalla legge;quali siano le eventuali iniziative che i Ministri intendono intraprendere in merito a quanto esposto.
385 MALAN, PELLEGRINO – Ai Ministri dell’istruzione e del merito e della giustizia
