Pubblica Amministrazione: misure a favore del lavoro, della semplificazione e dell’informatizzazione

Intervento in Aula, come relatore, per la presentazione del disegno di legge in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Signor Presidente,

il provvedimento in questione ci giunge notevolmente modificato dalla Camera dei Deputati, che ha alleggerito gran parte del testo e ha introdotto alcuni articoli aggiuntivi. Quanto rimane reca – come, del resto, il testo originario – misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione.

L’articolo 1 del provvedimento istituisce un Comitato interministeriale di indirizzo, per dettare le linee guida in materia di semplificazione normativa e qualità della regolazione. Tale Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per la Funzione pubblica, su sua delega, e si avvale- in base a quanto previsto dal comma 6 – del supporto tecnico fornito dalla Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione.

L’articolo 3-bis – che, in realtà, è il secondo articolo del provvedimento, in quanto gli articoli 2 e 3 sono stati soppressi dalla Camera dei Deputati – inserisce una norma che tende alla semplificazione normativa e al risparmio, sia per la Pubblica Amministrazione sia per i Contribuenti, poiché le dichiarazioni dei redditi con un saldo di imposta, positivo o negativo, inferiore ai 12 euro non comportano alcun pagamento e, per le dichiarazioni di tale importo, non è dovuto il rimborso ai CAF e neppure agli altri sostituti d’imposta. Si tratta di una norma che, appunto, esonera dall’effettuazione di versamenti il cui costo di transazione è superiore all’importo stesso sia per la Pubblica Amministrazione, sia per il Contribuente.

L’articolo 4 prevede un monitoraggio sui contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione, e cioè consente alle pubbliche amministrazioni di attivare i contratti, così come definiti, naturalmente solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti l’assegnazione di personale anche temporanea. In tal modo, le pubbliche amministrazioni possono usare questo tipo di flessibilità e ciò permette anche di prevenire un possibile abuso che, oltre tutto, espone la Pubblica Amministrazione al rischio di ricorsi che possono essere accolti, comportando addirittura l’assunzione definitiva di Personale che si intendeva assumere soltanto per un periodo limitato.

L’articolo 5 consente alla Croce Rossa Italiana, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, di continuare ad avvalersi di Personale con contratti a tempo determinato per i delicati compiti istituzionali ai quali questo organismo è chiamato.

L’articolo 5-bis consente la stessa procedura all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L’articolo 6 semplifica le procedure degli accertamenti sanitari. É un articolo importante, perché esenta i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti da ulteriori controlli, che si traducono chiaramente in una perdita di tempo e di denaro per la Pubblica Amministrazione o in una perdita di tempo, aggravata dalla menomazione stessa, per i soggetti che devono eventualmente certificare di nuovo il fatto di essere portatori di una mutilazione che non può essere soggetta a guarigione o a cessazione della stessa.

L’articolo 7, rimanendo sempre nell’ambito delle persone che possono essere titolari di collocamento obbligatorio, prevede in questo campo un monitoraggio per controllare l’attuazione della legge n. 68 del 1999 nei vari settori della Pubblica Amministrazione.

L’articolo 8 è stato soppresso dalla Camera dei Deputati.

L’articolo 9 prevede agevolazioni della mobilità volontaria all’interno della Pubblica Amministrazione e l’istituzione di una banca dati informatica che agevoli l’incontro tra mobilità ed esigenze delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 12 proroga alcune assunzioni autorizzate a tempo indeterminato per le amministrazioni che non avessero ancora provveduto e che, così, possono provvedervi nel corso dell’anno 2006.

Gli articoli da 13 a 16 sono stati soppressi dalla Camera dei Deputati.

L’articolo 17 prevede varie misure per la sicurezza dei trasporti.

L’articolo 18 disciplina la gestione dei diritti cinematografici per le opere finanziate dallo Stato: il cosiddetto cinema d’autore. La gestione di tali diritti viene affidata a Cinecittà Holding S.p.a.

Gli articoli da 19 a 26 sono stati soppressi. Resta, invece, l’articolo 27, che assegna 200.000 euro all’anno al Comitato Atlantico Italiano.

L’articolo 28 prevede il finanziamento delle attività istituzionali dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L’articolo 29 prevede una modifica dei consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, attribuendo almeno due rappresentanti al Governo nei consigli composti da nove membri.

L’articolo 30 prevede l’adeguamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 31 introduce misure per chiudere definitivamente l’attività di regolazione delle partite debitorie e creditorie connesse alla copertura del disavanzo delle Ferrovie già concesse in gestione commissariale governativa.

Gli articoli 32, 33 e 34 sono stati soppressi mentre, dopo l’articolo 34, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi che recepiscono, in parte, i contenuti di alcuni emendamenti presentati dal Governo e dall’Opposizione.

L’articolo 34-bis prevede la possibilità che le cariche societarie del CONI e della società CONI Servizi possano coincidere.

L’articolo 34-ter prevede la riutilizzabilità nel 2006 delle somme non utilizzate nell’anno 2005 per l’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 34-quater fissa un termine per l’adozione dei regolamenti previsti dal Testo unico sul risparmio, di recente approvazione.

L’articolo 34-quinquies introduce un modello unico digitale per semplificare i procedimenti amministrativi catastali ed edilizi e per velocizzare l’informatizzazione del Catasto.

L’articolo 34-sexies prevede sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo, al fine di adeguare i costi di gestione delle compagnie di navigazione nazionale a quelli degli armatori comunitari che hanno accesso al cabotaggio nazionale.

L’articolo 34-septies esclude le autorità portuali dall’applicazione della riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione per contratti di consulenza di cui all’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria di quest’anno.

L’articolo 34-octies, infine, prevede il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di aiuti alla costruzione navale.

L’ultimo articolo riguarda l’entrata in vigore del presente decreto, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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