Malan: “Rimborsi maggiori ed erogazione semplificata”
Nella seduta di martedì 28 settembre, il senatore Lucio Malan, in qualità di relatore della conversione in legge di un decreto legge contenente vari interventi legislativi urgenti, ha ottenuto l’inserimento di un emendamento ‘a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994’.
Il danno rimborsabile era il 30 per cento, con un limite massimo di 300 milioni di lire. L’emendamento presentato dal relatore Malan ha quasi raddoppiato il limite massimo che sale a 259mila euro, mentre la percentuale sale ‘fino al 75 per cento’.
“È un emendamento concordato con il senatore Manfredi e il sottosegretario all’Economia, Maria Teresa Armosino. La percentuale di rimborso è ‘fino al 75 per cento’ e non semplicemente ‘75 per cento’ come avevamo scritto in un primo tempo, per evitare problemi di copertura finanziaria. In questo modo si garantisce che la somma di 27,1 milioni di euro stanziata sarà sufficiente e non vi saranno buchi di bilancio. I nostri calcoli dicono che la somma dovrebbe bastare ad arrivare al 75 per cento.
L’emendamento semplifica anche le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato. Ora contiamo che la Camera confermi il testo approvato al Senato. Si tratta di un aiuto veramente importante per alcuni soggetti che avevano subito danni ingenti alle loro proprietà e alle loro attività”.
Testo dell’emendamento Malan:
“Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. – (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)
- All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: “pari al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 75 per cento” e le parole: “nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo complessivo di euro 259.000,00”.
- Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa SpA nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
- Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale SpA e da Artigiancassa SpA e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
- Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale SpA e da Artigiancassa SpA nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
- La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in 15 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
- La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
- All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
- Mediocredito centrale SpAè autorizzata a versare ad Artigiancassa SpA, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo”.
