Un Governo di indovini introduce una norma assurda in un articolo del Codice Penale che ancora non esiste

Intervento in Aula nella discussione sul falso in bilancio

Signora Presidente,

desidero sottolineare un aspetto relativo alla questione pregiudiziale posta dal senatore Falanga, sulla quale ha principalmente risposto il senatore Buccarella. Qui abbiamo una situazione paradossale per la quale ci sono dei casi che non sarebbero punibili ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice Penale. Ricordo che, benché voi stiate per votare un testo che contiene tale articolo, se andate a cercare su un Codice Penale aggiornato (e anche non aggiornato, naturalmente), non lo trovate: perché ci sarà tra qualche giorno. Ricordo ancora che l’emendamento è stato presentato in Commissione quattro giorni prima che fosse pubblicato il testo di questo futuro articolo 131-bis sulla Gazzetta Ufficiale. Davvero abbiamo un Governo di indovini.

Abbiamo dei personaggi molto vicini a illustri rappresentanti del Governo, uno dei quali è fuggevolmente passato per l’Aula ieri, che sanno in anticipo ciò che il Governo farà. Magari si tratta di un decreto sulle banche popolari, e allora una banca a loro vicina fa delle operazioni di grande lungimiranza finanziaria e guadagna una decina di milioni di euro con margini del 65 per cento. Poi abbiamo gli altri indovini, sempre del Governo, che presentano emendamenti sull’applicazione di un articolo del codice penale che ancora non c’è.

Venendo al contenuto, abbiamo un testo che parla di rilevanti contraffazioni e rilevanti falsità nella presentazione del bilancio di un’azienda. Devono dunque essere “rilevanti”, e non le normali alterazioni rispetto a quello che, peraltro opinabilmente, un perito nominato dal tribunale stabilirà.

Poi abbiamo una soglia sotto la quale, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, i fatti non sono punibili perché di lieve entità, insieme alle altre fattispecie previsto da questo articolo del codice penale. Pertanto, non abbiamo il “normale”. In teoria, questo articolo non si dovrebbe applicare a nessuno; o, meglio, la normale contraffazione e falsità in bilancio non deve perseguita perché abbiamo, per un verso, i fatti che sono di lieve entità; per un altro verso, se non sono di lieve entità, vuol dire che i fatti sono rilevanti; e in mezzo non resta niente.

È assurdo che sia così e il legislatore (ma nessuno di noi) vuole che sia così e che il falso in bilancio non sia punito. Ricordo, contrariamente alle falsità che ogni giorno vengono diffuse, che il falso in bilancio è sempre stato punibile nel nostro Paese ed è punibile oggi; così come è punibile la corruzione e tutti gli altri reati connessi. Quelli che fanno il grande spot elettorale su questa legge, come se oggi la corruzione non fosse punibile, dicono una grande falsità, anche nel caso non lo dicano esplicitamente. Gli arresti ai quali abbiamo assistito in questi giorni sono stati condotti sulla base della legge attuale, e non sulla legge che si sta approvando (che speriamo legge non lo diventi).

Nell’articolo 2621 del codice civile rischiamo di avere una norma assurda, di difficilissima interpretazione, e viziata, per di più, dal problema dato dal fatto che viene introdotta in un articolo che ancora non esiste. Mi sembra questa un’ottima ragione per sospendere la discussione di questo provvedimento e scriverlo meglio. La bolla propagandistica di questo provvedimento, di cui più in la illustrerò le enormi incongruenze, si manifesta in modo particolare su questo articolo. Scriviamolo bene.

Nessuno di noi vuole rendere non punibile il reato di falso in bilancio. Paradossalmente, con questo cattivo modo di legiferare, si rischia di renderlo non punibile o, quantomeno, di produrre una norma tanto difficile da interpretare e talmente opinabile da potersi considerare indegna di un legislatore meritevole di questo nome.

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