Numero minimo di fedeli per aver un ministro di culto: si apre uno spiraglio

Pur con modifiche, il Governo accoglie l’ordine del giorno del senatore Malan come raccomandazione a riconsiderare i limiti oggi imposti

Il senatore Malan ha presentato ieri nella commissione Affari costituzionali un ordine del giorno con il quale si chiedeva al Governo di non imporre limiti numerici di fedeli per l’approvazione dei ministri di culto e, in ogni caso, di non stabilire questo limite minimo a cinquecento fedeli – rischiando così di restringere le garanzie legislative alla libertà religiosa e di culto previste fino a pochi anni fa e tutelate persino durante il periodo fascista.

Il sottosegretario Manzione – pur sottolineando che l’introduzione del numero minimo di fedeli per avere un ministro di culto è stato introdotto da un parere del Consiglio di Stato, all’applicazione del quale il Viminale non avrebbe potuto sottrarsi – ha concordato con il senatore Malan sull’opportunità di una riflessione più approfondita e sulla possibilità da parte del Governo di chiedere un ulteriore parere al Consiglio di Stato, affinché modifichi gli indirizzi precedentemente dati al Ministero dell’Interno.

Il sottosegretario Manzione ha invitato il senatore Malan a modificare il primo impegno richiesto al Governo (“a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l’approvazione dei ministri di culto tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio e, in ogni caso, a non porre questo limite minimo a 500″) e a sopprimere il secondo. Nella nuova formulazione, accettata dal senatore Malan, l’ordine del giorno è stato accolto.

Testo integrale dell’ordine del giorno presentato in Commissione

 

Testo integrale dell’ordine del giorno accolto dal Governo

Il Senato, nel corso dell’esame dell’articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192,

premesso che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui “culti ammessi”, non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all’articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla “religione dello Stato” (tale all’epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell’interno per l’approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l’approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell’interno ha sospeso del tutto l’applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull’opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all’approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l’approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: a) rischia di ridurre l’opportuna discrezionalità dell’approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l’aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all’odio e alla discriminazione; b) parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; c) anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote “non residente”; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest’area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l’Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un’intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l’antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l’altra metà dispersa in tutto il resto del Paese;

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all’interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell’Aula del Senato a un’interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era “anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all’amministrazione dell’interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell’approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza”, precisando che “tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità”;

vincolare l’approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c’è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l’uguaglianza fra i cittadini nell’esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza;

 impegna il Governo:

a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l’approvazione dei ministri di culto, tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio, e, in ogni caso, a non porre questo limite minimo a cinquecento.

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